A cosa serve la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione serve per il pagamento delle imposte
Ti sei mai chiesto a cosa serve la dichiarazione di successione?
Ti sembrerà strano però è proprio cosi…la dichiarazione di successione serve per pagare delle imposte.
Quindi tutto il lavoro che c’ è dietro a una dichiarazione di successione serve per sborsare quattrini.
Perdiamo tempo, a volte cerchiamo e paghiamo profumatamente il professionista che redige la dichiarazione per poter arrivare all’ agognato desiderio di pagare le imposte….fantastico!
La dichiarazione di successione non serve nemmeno per l’ accettazione dell’ eredità, in quanto questa è una pratica che va fatta o in tribunale o dal notaio.
La presentazione della dichiarazione successione, dunque non costituisce accettazione dell’ eredità.
Articolo scritto dal Geometra Pino Caddeo
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VUOI SAPERNE DI PIU’?
Ultimo aggiornamento: Domenica Novembre 12, 2023 09:00
La devoluzione ereditaria, può essere legittima e testamentaria.
Nel primo caso abbiamo una devoluzione regolata dalla legge, mentre nel secondo sarà lo stesso de cuius che tramite testamento disporrà delle proprie sostanze.
In questa pagina mi soffermerò soprattutto sulla devoluzione legittima, che ancora oggi è quella più comune, benché ritenga che disporre delle proprie sostanze tramite testamento, potrebbe essere oggi, una buona soluzione.
Attualmente la devoluzione testamentaria non è utilizzata tantissimo e il più delle volte è la legge che regola come un patrimonio si debba devolvere.
La devoluzione legittima, ovviamente favorisce i parenti più stretti del de cuius e quindi figli, nipoti in linea retta e ovviamente il coniuge, il quale rispetto a tanti anni fa ha sicuramente maggiori diritti.
Sino al 1975, il coniuge ereditava solamente l’ usufrutto parziale, mentre oggi va ad ereditare una propria quota che può variare a seconda che via sia uno o più figli.
Di seguito vedremo meglio qualche esempio.
In questa guida e nel nostro esempio finale, esaminiamo la cosiddetta successione legittima, ossia quella successione che avviene quando non vi è testamento.
La legge infatti prevede che in mancanza di testamento l’ eredità si devolva secondo regole ben precise. Esistono, poi, particolari eredi che sono tutelati maggiormente rispetto ad altri. Sono il coniuge e i figli e in mancanza di questi ultimi i genitori.
Ad esempio se il de cuius lascia coniuge e un figlio l’ eredità andrà interamente divisa tra loro due e precisamente ½ al coniuge e ½ al figlio.
I fratelli del de cuius non avranno diritto a nessuna quota di eredità e nemmeno eventuali genitori in vita.
Stessa cosa se il de cuius lascia coniuge e più figli. L’ eredità va tutta a loro, escludendo fratelli e genitori. La differenza in questo caso sarà nelle quote previste per legge. Il coniuge erediterà 1/3 mentre i figli si spartiranno tra loro i rimanenti 2/3.
Se il de cuius lascia solamente dei figli l’ eredità andrà divisa solamente tra i figli.
Quanto ho scritto fin’ ora vale nel caso i figli del de cuius siano tutti in vita. Nel caso succedesse che un figlio premorisse al suo genitore (de cuius), bisogna vedere se il figlio premorto avesse a sua volta dei figli (nipoti in linea retta rispetto al de cuius) oppure no.
Nella prima ipotesi al posto del figlio premorto, del de cuius, verrebbero chiamati all’ eredità i figli del premorto (nipoti in linea retta), che per dirla in parole povere subentrerebbero al loro genitore, nello stesso grado che avrebbe avuto quest’ ultimo.
Esempio:
Caio ha due figli, Tizio e Sempronio. Quest’ ultimo ha un figlio di nome Mevio. Ora, succede che Sempronio muore prima del padre Caio, lasciando il proprio figlio Mevio. Dopo di che muore Caio, che lascia il proprio figlio Tizio e il proprio nipote in linea retta Mevio (figlio di Sempronio).
Morendo Caio, l’ eredità sarebbe andata di norma, per metà ciascuno, ai suoi due figli Tizio e Sempronio, ma essendo che Sempronio è morto prima del padre Caio, non potendo ereditare ovviamente, la sua quota andrà a suo figlio Mevio, sempre che quest’ ultimo intenda accettare l’ eredità.
Se il figlio premorto Sempronio non avesse avuti figli, la sua quota sarebbe andata ad accrescere quella del fratello Tizio, ereditando in toto l’ eredità del padre Caio. E se Sempronio non avesse figli, però fosse stato coniugato?
Potrebbe ereditare per legge il coniuge di Sempronio? No…non potrebbe. Il coniuge non eredita in quanto la legge prevede che gli eredi legittimi siano quelli legati tra loro da una linea di sangue. Quindi sostanzialmente un coniuge non può ereditare per legge dal proprio suocero/a, a meno che non vi sia un testamento in suo favore.
Se il de cuius lascia il coniuge e un figlio, tutta l’ eredità si dividerà tra loro in parti uguali, ossia ½ al coniuge e ½ al figlio. La legge non prevede che possano concorrere all’ eredità altri eredi, quali genitori o fratelli e tanto meno altri parenti di grado inferiore.
La quota disponibile per il de cuius, in questo caso, ossia la quota di cui può disporre liberamente è 1/3. Il de cuius dunque, potrebbe con un testamento disporre della sua quota disponibile a favore di chiunque.
In un caso simile la quota di legittima diventerebbe 1/3 per il coniuge e 1/3 per il figlio.
In questo caso il coniuge vedrà ridursi la sua quota di eredità. Infatti nel caso vi siano più di un figlio a partecipare all’ eredità, al coniuge spetterà 1/3 e ai restanti figli gli altri 2/3 da dividersi in parti uguali. Anche in questo caso la legge non prevede che possano concorrere all’ eredità altri eredi, quali genitori o fratelli e tanto meno altri parenti di grado inferiore.
La quota disponibile per il de cuius, in questo caso, ossia la quota di cui può disporre liberamente è 1/4. Il de cuius dunque, potrebbe con un testamento disporre della sua quota disponibile a favore di chiunque.
In un caso simile la quota di legittima diventerebbe 1/4 per il coniuge e 2/4 da dividere tra i figli.
Questo è il caso che si presenta quando l’ altro coniuge, ovviamente è già deceduto, oppure nel caso in cui vi sia stato un divorzio, oppure ancora nel caso il coniuge rinunci all’ eredità, per cui in ogni caso quest’ ultimo non va a ereditare.
In questo caso l’ eredità va tutta al figlio, o ai figli se ve n’ è più di uno. La legge non prevede che possano concorrere all’ eredità altri eredi, quali genitori o fratelli e tanto meno altri parenti di grado inferiore.
In poche parole i figli sono quelli più tutelati dalla legge in quanto concorrono, per l’ eredità solamente col coniuge del de cuius e in sua assenza a loro tocca tutta l’ eredità. Stessa cosa non può dirsi del coniuge del de cuius, il quale in assenza di figli concorre, anche se in maniera più vantaggiosa con i fratelli del de cuius.
Ci sono dei casi però in cui esiste un’ altra tipologia di erede, che eredità quanto i figli del de cuius. Sono i casi in cui vi siano dei nipoti in linea retta (figli di figlio). Abbiamo già visto prima il caso.
I nipoti in linea retta diventano protagonisti in una successione quando il loro genitore non possa (perché premorto) o non voglia accettare l’ eredità (rinunciatario). In questo caso il nipote in linea retta subentra in toto al posto del padre/madre premorto/a o rinunicatario/a
Quindi nei casi esaminati prima, se il figlio fosse morto, o decidesse di rinunciare all’ eredità al suo posto dovete considerare semplicemente il figlio o i figli.
La quota disponibile per il de cuius, nel caso abbia solo un figlio, ossia la quota di cui può disporre liberamente è 1/2. Nel caso il de cuius abbia più figli la quota disponibile si riduce a 1/3.
E’ il caso in cui il de cuius non abbia avuto figli e non vi sia un testamento in favore del coniuge. In questo caso quando rimane il coniuge con i fratelli del de cuius, la legge riserva i 2/3 dell’ eredità al coniuge, mentre l’ altro terzo spetta ai fratelli del de cuius.
La quota disponibile per il de cuius in questo caso è di ½. Quindi volendo il de cuius, potrebbe, con un testamento, dare il mezzo disponibile a chiunque. L’ altro mezzo per forza di cose spetta al coniuge. Come si vede da questo esempio si capisce che i fratelli possono essere estromessi dall’ eredità ossia, non è previsto per loro, dalla legge, una parte di eredità, se il de cuius decidesse in tal senso.
Questo caso si può presentare quando il coniuge deceduto non aveva figli, oppure nel caso di loro premorienza senza avere avuto a loro volta dei figli. In questo caso se il coniuge concorre con uno dei genitori del de cuius, al coniuge spetta una quota di 2/3 mentre l’ altro terzo spetta al genitore del de cuius.
Sia il coniuge che il genitore sono tutelati dalla legge, per cui in ogni caso viene riservata a loro una quota di eredità. La quota di cui il de cuius può disporre liberamente in questo caso è di ¼. A coniuge la legge riserva la metà del patrimonio, mentre al genitore la legge riserva ¼.
Stesso caso precedente. Il coniuge prenderà sempre i 2/3 dell’ eredità. Saranno i genitori che si spartiranno in due il terzo ereditato.
Anche qui la quota disponibile del de cuius è ¼. La metà spetta sempre al coniuge e l’ altro quarto spetta ai genitori in parti uguali.
Se il de cuius, non ha coniuge, non ha figli ne fratelli, ma lascia un genitore, l’ eredità spetta tutta a quest’ ultimo. Se i genitori sono due si divideranno l’ eredità in parti uguali.
La quota disponibile per il de cuius sono i 2/3 che può dare a chi vuole. L’ altro terzo deve andare per legge al genitore se uno sono. Se i genitori sono due gli spetta sempre 1/3 da dividere in parti uguali.
Se il de cuius, lascia il coniuge, un genitore e un fratello, al coniuge spettano i 2/3, al genitore ¼ e la restante parte al fratello. Se i fratelli fossero più di uno dovrebbero dividersi tra loro il quarto. Questa è la divisione che fa la legge in assenza di testamento.
Con un testamento, invece il de cuius potrebbe disporre della sua quota disponibile per ¼. Un altro quarto spetta per legge al genitore e ½ spetta al coniuge.
Anche in questo caso i fratelli possono essere completamente estromessi, senza pretendere nulla.
Se il de cuius, lascia un solo fratello e un solo genitore, in assenza di testamento, al genitore spetta per legge la metà del patrimonio. L’ altra metà spetta al fratello.
La quota disponibile per il de cuius, con testamento è i 2/3 del patrimonio. Al genitore spetta comunque la rimanente quota di 1/3. Il fratello può essere estromesso completamente. Quindi ricapitolando…se il de cuius non fa testamento l’ eredità si divide per legge ½ al genitore e ½ al fratello.
Se invece il de cuius fa testamento può decidere sulla quota dei 2/3, che può dare a chiunque, lo stesso genitore, un estraneo ecc. Al fratello ad esempio potrebbe decidere di dare ¼ o 1/10 e la restante parte a chiunque.
Se il de cuius, lascia un solo fratello e due genitori, in assenza di testamento, a questi ultimi spetta per legge una quota di 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali. L’ altro terzo andrebbe al fratello.
La quota disponibile, per il de cuius è sempre 2/3. L’ altro terzo spetta per forza di cose ai genitori da dividere in due.
In questo caso, in assenza di testamento, la metà spetta sempre al genitore, mentre l’ altra metà andrebbe divisa in parti uguali tra i due fratelli.
La quota disponibile per il de cuius equivale sempre ai 2/3, che può lasciare a chiunque. La parte riservata per legge al genitore è 1/3. Come vediamo, i fratelli possono essere sempre estromessi con testamento.
Abbiamo visto che i fratelli non sono eredi tutelati dalla legge, ossia questa non riserva per loro, obbligatoriamente una parte di eredità. Abbiamo visto che il de cuius può decidere di estromettere i fratelli, ad esempio con un testamento, senza che questi ultimi possano pretendere qualcosa.
Tuttavia in assenza di coniuge, figli o altri arenti in liinea retta e soprattutto in assenza di testamento i fratelli sono quelli che vanno a ereditare tutto il patrimonio.
Quindi, quando l’ eredità si devolve per legge e non vi sono eredi, cosiddetti legittimari, quali coniuge, figli o parenti in linea retta l’ eredità si divide tra i fratelli rimasti in vita.
E’ superfluo dire che la quota disponibile, per le ragioni che ho critto prima è il 100%, la quale quota disponibile, il de cuius può devolvere a chiunque.
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