Attivo del de cuius, conti correnti e altre liquidità
Le liquidità da inserire in dichiarazione di successione
Le liquidità da inserire in dichiarazione di successione
Le liquidità in successione: Anche le liquidità del de cuius rientrano nel patrimonio ereditario. Vediamo cosa e come inserirle nella dichiarazione di successione.
Articolo scritto dal Geometra Pino Caddeo
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Ultimo aggiornamento: Domenica Dicembre 29, 2021 08:18
Quando una persona muore, tutto il suo patrimonio normalmente passa agli eredi (a meno che non decidano di rinunciare al’ eredità) e quindi sia immobili che liquidità.
Quindi rientrano nelle liquidità i conti correnti presenti nella banca o presso l’ ufficio postale, i libretti di risparmio, i titoli di Stato non esenti ecc.
Affinchè gli istituti di credito sblocchino le cifre intestate al de cuius normalmente viene richiesta la dichiarazione di successione, oltre ad altra documentazione.
Ecco perchè è importante per gli eredi sapere come procedere in questi casi. Quindi capita spessissimo che colui che muore fosse intestatario di conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni, fondi immobiliari ecc. per cui nella successione dovremo andare ad inserire le varie liquidità.
Anche i conti correnti, libretti di risparmio ecc. fanno parte dell’attivo ereditario. Una volta che l’istituto bancario ha notizia della morte del proprio cliente, provvede al blocco del conto e quindi non potranno essere effettuati dei movimenti.
La cifra esistente sul conto o sul libretto di risparmio dovrà comparire all’interno della denuncia di successione.
Se dopo la morte del de cuius dovessero pervenire dei bonifici a suo favore la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario. In seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla massa ereditaria.
Gli assegni emessi dal cliente prima della morte vengono comunque pagati dalla banca e addebitati sul conto. Se colui che muore era in possesso di carte di credito, le stesse verranno ritirate e bloccate.
La cifra esistente al momento del decesso, farà parte della massa ereditaria, e quindi sarà da dichiararsi in denuncia di successione.
Nel caso di libretto al portatore lo stesso può essere trasferito semplicemente consegnandolo ad un’altra persona.Chiunque abbia in mano il libretto è autorizzato ad effettuare prelievi. Nel libretto di risparmio al portatore la banca conosce solo il cliente che ha aperto il libretto, ma non sa chi ne sia in possesso.
La morte del cliente che ha aperto il libretto è quindi irrilevante per la “continuità” del libretto stesso, dato che egli lo avrebbe potuto dare ad altri quando era ancora in vita.
Per questo i libretti al portatore entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui al momento della sua morte essi siano stati in possesso del defunto o siano depositati a suo nome presso terzi (ad es. nel deposito titoli o in una cassetta di sicurezza presso una banca).
Per quanto riguarda il libretto al portatore comunque vi sono dei limiti di consistenza dello stesso. Normalmente su questo genere di libretto si possono depositare piccolissime cifre. Al momento che scrivo questa pagina il limite è di 1.000 euro.
I titoli rientrano a far parte della massa ereditaria e quindi sono soggetti all’imposta di successione esclusi i titoli di Stato. Gli eredi possono decidere anche di lasciare i titoli nella proprietà comune e di gestirli nel deposito titoli della comunione ereditaria.
Anche i buoni fruttiferi postali vengono considerati come i titoli di stato pertanto anche questi non sono soggetti all’ imposta di successione.
I fondi d’investimento, spesso vengono solo commissionati dalle banche, mentre la gestione vera e propria spetta alla società di gestione.
In questi casi la procedura di successione, vale a dire il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi, avviene direttamente presso la società di gestione. In generale la banca, in qualità di intermediario, provvede alla raccolta ed all’inoltro dei documenti e delle firme necessarie.
Se colui che muore era in possesso di una cassetta di sicurezza la stessa non può essere aperta se non con il consenso di tutti gli eredi legittimi.Il contenuto della cassetta di sicurezza rientra nella massa ereditaria
Liquidazioni di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte della massa ereditaria. Le assicurazioni sono contratti tipici stipulati a favore di terzi. Benché tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte dell’assicurato, esse vanno tuttavia ai beneficiari stabiliti per contratto.
Non si tratta quindi di una fattispecie rilevante ai fini dell’eredità, in quanto agli eredi non vengono trasferiti diritti del defunto.
Diversa è la situazione quando si tratta di prestazioni assicurative, come ad esempio pagamenti a titolo di risarcimento di danni all’assicurato stesso, liquidati quando ancora era in vita. Tali pagamenti costituiscono una normale voce dell’attivo della massa ereditaria.
Dopo che si sono espletate tutte le varie pratiche, la banca può pagare le quote ai vari eredi relativamente ai crediti disponibili, che in precedenza appartenevano al de cuius.Affinché la banca possa effettuare la liquidazione è necessaria la firma di tutti gli eredi aventi diritto. La banca può liquidare anche ad un curatore che deve essere nominato dagli eredi.
Abbiamo visto in linea generale quali sono le liquidità che più spesso vanno dichiarate in successione. Spero che questa pagina vi sia stata utile.
Se hai qualche dubbio sulle liquidità da inserire in successione o hai bisogno di qualche altra informazione lascia il tuo commento e partecipa alla discussione in modo da renderla interessante e utile.
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A seguito del decesso di un parente si è presentata la Dichiarazione di Successione solo per gli immobili ma non si è provveduto ad inserire un C/C cointestato con il coniuge.
Saldo conto corrente € 2.500 ( è già il 50% dell’importo totale).
E’ necessario presentare una Dichiarazione di Successione sostitutiva? In caso di risposta affermativa, bisogna inserire anche gli immobili, anche se sono stati già inseriti nella prima Successione? Cosa si pagherebbe di tasse e/o sanzioni?
Grazie per l’attenzione.
Salve. Si va presentata una dichiarazione sostitutiva tipo 2. Vanno inseriti anche gli immobili precedentemente dichiarati, a meno che, abbiano avuto nel frattempo variazioni catastali che hanno modificato gli identificativi, oppure siano stati venduti. In questi casi non andrebbero inseriti a detta del’ agenzia delle entrate in quanto genererebbero degli scarti della dichiarazione. Paghi i diritti per la richiesta di attestazione di circa 48 euro. Grazie per aver postato sulla pagina. Saluti.
Buonasera,
vorrei sapere se i titoli che risultano dall’attestazione rilasciata dalla banca debbano essere inseriti analiticamente nella dichiarazione o se è sufficiente indicare il valore complessivo e allegare l’attestazione.
Grazie
Salve Susanna, io li inserisco sempre singolarmente anche perché il modello mi pare sia impostato in questo modo. Ti chiede la quantità, il codice titolo, codice fiscale società emittente ecc. ecc. Tutte cose che vanno specificate singolarmente. Certo, a volte sarebbe più semplice se si potesse inserire tutto assieme, ma mi pare corretto inserire titolo per titolo. Saluti!
Grazie
Grazie a te per aver postato sulla pagina. Saluti.
Buongiorno, grazie per le chiarezza dei suoi articoli. La domanda che vorrei porre è relativa alla obbligatorietà o meno della dichiarazione del conto. Ho già presentato successione web ed ho dimenticato un conto presso una banca ed un contro crypto (estero). Per nessuno dei due mi serve la ricevuta di successione (la banca ha già liquidato): ho l’obbligo di dichiarare? (per me sarebbe una dichiarazione sostitutiva di tipo 2)
Ah, dimenticavo: gli importi sono piccoli (< 20.000€) da non implicare pagamenti per successione
Salve Alessandro. Credo che prima di tutto sarebbe da verificare se queste liquidità siano o meno soggette al’ imposta di successione, per cui bisognerebbe capire il tuo grado di parentela col de cuius in primis e in secondo luogo biosgnerebbe capire a quanto ammonta il patrimonio ereditato per ogni erede/chiamato. Fammi sapere…saluti.
Siamo 3 figli del de cuius, quindi diretti, e la somma ereditata per figlio è minore di 20.000 € (+ una porzione di casa di 1/9). Direi quindi, per quanto compreso fin’ora, che non è dovuta alcuna imposta di successione su queste liquidità.
Si esatto. Non c’ è imposta di successione. Pagate solamente le imposte in autoliquidazione calcolate sui beni immobili.
Buongiorno, le vorrei sottoporre il seguente caso. Mia mamma è deceduta. Gli eredi siamo io, mia sorella e mio papà.
Mia mamma e mio papà hanno conti cointestati che usavano solo loro e che immagino seguiranno l’iter normale con blocco del conto ecc.
La domanda riguarda un paio di conti a mio nome, con cointestataria mia mamma, ma che ho sempre alimentato io tramite accredito stipendio. Mia mamma non mi ha mai dato nulla. La domanda è: anche questi miei conti seguiranno l’iter normale visto che la legge presume che vla proprietà dei fondi sia al 50% , oppure c’è la possibilità dimostrando che li ho sempre alimentati solo io, che i “miei” conti non rientrino nella successione?
Se rientrassero nella successione e sul conto ci fossero titoli, cosa conviene fare? Venderli?
Premetto che non mi occupo nello specifico di queste problematiche, credo che se sul conto ha versato sempre lei si possa dire che le liquidità siano solo le sue. Ad ogni modo le consiglio di chiedere un parere anche presso la banca per sentire cosa le dicono. Io comunque credo che non rientrino nel’ asse ereditario. Mi faccia sapre…grazie.