Interessi: aggiornamento nelle successioni con ravvedimento
Il ministero del’ economia ritocca al ribasso il saggio degli interessi
Il ministero del’ economia ritocca al ribasso il saggio degli interessi
Con decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze, è stato ritoccato al ribasso il il saggio degli interessi legali.
Articolo scritto dal Geom. Pino Caddeo
Aiuta e collabora con privati e professionisti nella redazione e invio della dichiarazione di successione.
VUOI SAPERNE DI PIU’?
Scopri il servizio SUCCESSIONE EXPRESS 2022 ATTIVO IN TUTTA ITALIA
Con decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze, è stato ritoccato al ribasso il il saggio degli interessi legali.
Per quanto riguarda le successioni è necessario conoscere il giusto tasso di interesse, quando andiamo a presentare una dichiarazione di successione con ravvedimento. In questo caso, infatti, oltre a calcolare le sanzioni, dobbiamo anche calcolare gli interessi legali.
Il saggio di interesse, è stato modificato più volte in questi anni. Ora col decreto su citato, riportato nella Gazzetta Ufficiale n° 305 del 31 dicembre 2016, l’ interesse è stato ulteriormente abbassato.
Si passa dallo 0,20% in vigore sino al 2016, al 0,1% a partire dal primo gennaio 2017. Quando si a calcolare gli interessi per una successione presentata con ravvedimento operoso, bisognerà fare attenzione non solo al tasso attuale, ma anche a quelli preesistenti.
Ad esempio per una successione il cui termine ultimo era il 2013, andando a presentarla oggi, occorrerà fare attenzione al saggio di interesse da utilizzare.
Una volta determinate le sanzioni, dunque, per la determinazione degli interessi dovremo calcolarli per annualità, o comunque facendo riferimento al saggio in vigore per un determinato periodo.
Dal 01 gennaio al 31/12/2013 il saggio di interesse era del 2,50% . Nel 2014 è stato ridotto al 1% e nel 2015 è sceso ulteriormente allo 0,50%. Nel 2016 è passato allo 0,20% e ora per il 2017 ridotto ulteriormente al 1%.
Questo significa, che nel caso di una successione, il cui termine ultimo di presentazione, scadeva nel 2013, e che si vuole presentare, ad esempio, il 25 di gennaio 2017, gli interessi di mora andranno calcolati tenendo conto delle variazioni del saggio di interesse avvenute in questi anni.
Per cui per tutto il 2014, gli interessi si calcoleranno allo 0,1%, per il 2015 allo 0,50%, per il 2016 allo 0,2% e per i 25 giorni di gennaio 2017 dovranno essere calcolati allo 0,1%.
Per capire tecnicamente come calcolare gli interessi legali, nel caso di una successione presentata in ritardo, e quindi con l’ istituto del ravvedimento operoso, vi rimando all’ altro mio sito www.visurnet.com. Fate clik sul link seguente:
presentazione_tardiva_dichiarazione_successione.html
Tenete comunque presente, che per ora gli esempi si rifanno agli anni passati, ossia quando i saggi di interesse erano diversi da quelli attuali, ma il ragionamento del calcolo, rimane sempre lo stesso.
Bene…abbiamo visto i nuovi tassi di interesse per il 2017 per le successioni che verranno presentate con sanzioni ravvedute.
Spero che la pagina sia stata di utilità per voi e che abbia risolto alcuni vostri dubbi, ma se cosi non fosse lasciatemi un commento sotto per cortesia. Cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile.
Come al solito vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale Youtube, dove trovate svariate guide su come compilare una dichiarazione di successione.
Ti ricordo ancora che è sempre attivo il servizio dedicato alle successioni, attivo in tutta Italia (Escluse provincie Di Trento e Bolzano) che ti aiuta nel disbrigo delle pratiche.
Se dovessi aver bisogno di aiuto per la compilazione e l’ invio della dichiarazione di successione e volessi saperne di più, ti invito a contattarmi facendo click qui sopra. Ti risponderò entro brevissimo tempo.
Se hai bisogno di un contatto immediato puoi chiamarmi al 0785/86128 – 339/3600206. Oppure anche attraverso la live chat (vedi pulsante in basso a destra)
Lascia il tuo commento!
Ho riattivato da pochissimi giorni i commenti sul sito. Se hai qualche dubbio o hai necessità di informazioni in merito al’ argomento puoi lasciare il tuo commento. Grazie!
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!