L‘ accettazione del’ eredità con beneficio d’ inventario
Accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario? Vediamo quando.
Accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario? Vediamo quando.
L’ accettazione del’ eredità con beneficio d’ inventario: Accettando il patrimonio del de cuius vi sono pro e contro. Ecco perché a volte è meglio accettarla con beneficio d’ inventario.
Articolo scritto dal Geometra Pino Caddeo
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Ultimo aggiornamento: Domenica Dicembre 26, 2021 16:38
Continuiamo anche in questa pagina a parlare di accettazione del’ eredità, in particolar modo con riferimento a quella con beneficio d’ inventario.
Mi soffermo sul fatto di poter accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario in quanto molto spesso è buona norma farlo se non si vuole incappare in qualche spiacevole sorpresa, soprattutto quando l’ asse ereditario potrebbe contenere anche dei debiti.
l’ articolo del codice civile visto nella pagina precedente ci ha dato nozioni sul’ accettazione dell’ eredità con beneficio d’ inventario.
In altri termini se si temono spiacevoli sorprese è sempre meglio accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario in modo che si possano prendere le decisioni migliori.
Se invece sapete già in partenza che il de cuius vi ha lasciato solo debiti molto probabilmente la decisione più saggia è quella di rinunciare al’ eredità evitando così tutta una serie di guai e fastidi.
Innanzitutto è necessario rivolgersi presso un notaio o presso la cancelleria della pretura competente e fare la dichiarazione di accettazione del’ eredità con beneficio d’ inventario (la dichiarazione va fatta entro 10 anni dalla data di apertura della successione o entro il termine fissato dall’ autorità giudiziaria).
Dopo di ché sarà compito del notaio o del cancelliere inserire la dichiarazione nel registro delle successioni del luogo in cui si è aperta la successione.
Dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio d’ inventario gli eredi devono appunto procedere all’ inventario entro 3 mesi. Se l’ inventario non viene predisposto entro i 3 mesi previsti dalla legge si perderà il beneficio e la possibilità di accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario con tutto ciò che potrebbe susseguirne.
Art. 484 Codice Civile
“L’ accettazione col beneficio d’ inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura.
Entro un mese dall’ inserzione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e aperta la successione……”
Dunque dopo l’ accettazione dell’ eredità con beneficio d’ inventario si può procedere all’ inventario che va sempre eseguito da persone esperte.
Se per qualsiasi motivo si è già in possesso di un bene facente parte dell’ eredità che si intende accettare con beneficio d’ inventario si deve procedere all’ inventario entro 3 mesi dalla data di apertura della successione.
Se non si procede all’ inventario entro questo periodo si diventa eredi a tutti gli effetti, con conseguente impossibilità di separare il patrimonio attivo da quello passivo del de cuius.
Art. 485 Codice Civile
“Il chiamato al’ eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’ inventario entro tre mesi dal giorno dell’ apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità.
Se entro questo periodo lo ha iniziato l’ iter ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l’ inventario sia stato compiuto, il chiamato al’ eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l’ inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’ art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’ inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all’eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Ovviamente è vietato nascondere o non inserire parte dell’ asse ereditario nell’ inventario per fare pensare ai creditori che il patrimonio del de cuius ammonti a meno. l’ erede che compie questa azione perderebbe il beneficio dell’ iventario e verrebbe costretto ad accettare l’ eredità compresi i debiti.
L’ ultima fase è quella della liquidazione, ossia il pagamento dei debiti ai creditori. Qui le cose in genere si complicano. In questo caso è necessario l’ intervento e l’ aiuto del notaio che aiuterà l’ erede nella vendita dei vari beni per racimolare denaro liquido con cui pagare i creditori.
I tempi in genere sono lunghi anche se c’è la buona volontà di tutti e ci sono anche delle spese logicamente che comunque vanno detratte dal patrimonio ereditario.
Fin’ ora si è parlato di accettazione dell’ eredità con beneficio d’ inventario e ho scritto che può essere spontaneamente richiesta. Ci sono alcuni casi però in cui si può ereditare solamente col beneficio d’ inventario.
E’ il caso dei minori, delle persone interdette o inabilitate…queste persone possono accettare l’ eredità solamente con beneficio d’ iventario. A tal proposito vorrei ricordare che accettazione con beneficio d’ inventario e dichiarazione di successione non sono strettamente correlate. Lo vedremo più avanti in altre pagine dedicate alla successione.
Quindi il patrimonio del de cuius che muore lasciando dei figli minorenni o comunque incapaci, prima di essere devoluto deve essere sottoposto ad inventario per tutelare i diritti degli eredi minori o degli incapaci.
Il genitore che rimane vedovo con figli minorenni può accettare la sua parte di eredità in maniera pura e semplice ma deve necessariamente recarsi da un notaio e chiedere il beneficio d’ inventario per l’accettazione della parte che spetta ai figli minori.
Il rappresentante legale dei minori (genitore o in mancanza tutore nominato dal tribunale) deve recarsi dal notaio affinché chieda l’ autorizzazione del giudice tutelare all’ accettazione dell’ eredità.
Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni viene eseguito l’ inventario; dopo di ché se non vi sono creditori sull’ eredità la stessa viene divisa secondo la legge o se esiste testamento secondo quanto previsto da quest’ ultimo. Se vi sono creditori si procede in primis alla loro liquidazione.
In ogni caso i beni appartenenti ai minori anche se amministrati dal rappresentante legale, potranno essere utilizzati a qualsiasi titolo solo con autorizzazione del giudice tutelare.
Art. 471 Codice Civile
“Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio d’ inventario osservate le disposizioni degli articoli 321 e 375”.
Art. 472 Codice Civile
“I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non con il beneficio d’ inventario, osservate le disposizioni dell’ art. 394″.
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio d’ inventario osservate le disposizioni degli articoli 321 e 375”.
Come e dove si esprime la volontà di accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario
Per esprimere la volontà di accettare espressamente l’ eredità ci si può rivolgere o alla cancelleria del tribunale competente territorialmente relativamente al’ ultimo domicilio del de cuius o presso un notaio che poi trasmetterà l’ atto di accettazione al tribunale competente che si occuperà poi di trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari competente il documento.
I costi per l’ accettazione espressa dell’ eredità possono essere così riassunti:
– n° 2 marche da bollo da 16,00 (per verbale e copia da trascrivere)
– n° 1 marca per diritti di cancelleria da euro 7,08
– euro 262,00 da pagarsi attraverso modulo fornito dalla cancelleria, che corrispondono a 168 euro per imposta impotecaria, 64 euro per imposta di bollo e 35 euro per tassa ipotecaria.
In merito agli importi appena visti fate attenzione perché potrebbero variare. Questo articolo è stato scritto nel 2013. Le parti salienti rimangono valide ma gli importi sulle imposte sappiamo che variano nel tempo.
Preciso che l’ imposta di bollo è aumentata proprio in questi giorni (26/06/2013). Passa da 58,48 euro a 64 euro tondi tondi, cosi come anche i minimi per l’ imposta ipotecaria che oggi ammontano a 200 euro.
Ultimamente è consuetudine richiedere da parte del notaio quando si va a vendere un bene avuto in eredità l’ accettazione dell’ eredità in forma espressa.
Ora sinceramente per quanto ne so e per quanto abbiamo visto l’ accettazione dell’ eredità può essere tacita o espressa. Abbiamo detto che l’ accettazione tacita si ha quando l’ erede compie un atto per il quale fa intendere di avere accettato l’ eredità
Ora vendere un bene avuto in eredità mi sembra che sia un atto che dimostra la volontà dell’ erede di accettare il bene ereditato altrimenti ovviamente non potrebbe nemmeno vendere.
Quindi non si capisce bene il perchè di questo ulteriore atto che comporta un aggravio di spesa da parte dell’ erede che vende. Credo comunque che i notai chiedano la trascrizione del’ accettazione come forma di tutela verso l’ acquirente.
Inserisco a tal proposito una circolare dell’ agenzia del territorio e più precisamente la n° 3 del 12/09/2012.
Vi lascio anche alcuni link verso siti istituzionali
Sito del Ministero della Giustizia
In questa pagina abbiamo visto cos’ è l’ accettazione con beneficio d’ inventario e come fare per poterla richiedere. Fondamentalmente è utile quando non si vogliono fondere il patrimonio del’ erede con quello del de cuius, soprattutto quando si è a conoscenza o si sospetta che nel patrimonio ereditario vi possano essere anche dei debiti.
Se hai qualche domanda in merito al’ articolo appena letto puoi lasciare un commento sotto. Grazie!
Spero abbiate trovato utili queste informazioni. Se volete saperne di più sulle successioni e argomenti attinenti vi invito a visitare il mio nuovo canale Youtube ed eventualmente a iscrivervi. Grazie :-)
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