L‘ accettazione del’ eredità
Aderire al’ eredità significa prendersi anche alcune responsabilità
Aderire al’ eredità significa prendersi anche alcune responsabilità
Accettando il patrimonio del de cuius vi sono pro e contro. Vediamo in questo articolo come procedere e cosa si intende per accettazione del’ eredità.
Articolo scritto dal Geometra Pino Caddeo
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Ultimo aggiornamento: Domenica Dicembre 26, 2021 15:26
Quello del’ accettazione del’ eredità è un argomento vasto e molto complesso. Cercherò di spiegare brevemente e con semplicità ciò che significa aderire al’ eredità e come fare per accettarla. In questa pagina vedremo le varie forme previste dalla legge.
Da quella espressa a quella tacita, per poi passare a quella con beneficio d’ inventario. E’ molto importante sapere come fare ad accettare un’ eredità. Ma altrettanto importante è capire quando è meglio non procedere in tal senso, o farlo con una certa cautela.
Questo per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti, soprattutto quando il nostro caro da cui andiamo ad ereditare aveva dei debiti. Di seguito dunque, andremo ad analizzare le diverse ipotesi che si possono verificare quando si apre la successione.
La legge prevede diversi modi per acconsentire al’ eredità….vediamoli più sotto:
1) accettare in forma espressa
2) accettare tacitamente
3) accettare con beneficio d’ inventario
In generale qualunque si la modalità di accettazione il chiamato all’ eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l’ accettazione si perde ogni diritto sull’ asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge.
Art. 480 Codice Civile
“Il diritto di accettare l’ eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre da giorno dell’ apertura della successione (*)”
* La data di apertura della successione corrisponde alla data di morte del de cuius.
Ci sono delle eccezioni però. Ad esempio chiunque ne abbia interesse può chiedere all’ autorità giudiziaria il restringimento dei tempi. Quindi è consigliabile informarsi sulle intenzioni dei vari eredi per non trovarsi impreparati. La mancata accettazione entro i tempi fissati dall’ autorità giudiziaria significherebbe rinunciare all’ eredità
Vediamo ora i vari tipi di accettazione
L’ accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’ intenzione di accettare l’ eredità. L’ accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’ accettante.
Vediamo di seguito un esempio di accettazione espressa:
Io sottoscritto Mario Rossi nato a Milano il 10/01/1956 C.F. RSSMRA56B10F205I, e residente in Milano in Via Roma, 1 nominato erede universale da mio padre Alberto, dichiaro di accettare incondizionatamente il patrimonio ereditario.
Come potete vedere l’ erede dichiara di accettare incondizionatamente l’ eredità. Infatti non è possibile accettare in parte l’ eredità pena la nullità della dichiarazione.
Nel caso si voglia accettare non incondizionatamente l’ eredità si dovrà ricorrere ad un’ accettazione con beneficio d’ inventario; vedremo questo caso più in là.
Naturalmente una dichiarazione di accettazione nulla non preclude i diritti delle’ erede il quale potrà fare un’ altra dichiarazione valida oppure semplicemente accettare in forma tacita l’ eredità. La condizione è che comunque l’ accettazione regolare avvenga entro i 10 anni dall’ apertuta della successione così come stabilisce la legge.
Art. 575 Codice Civile
“l’ accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’ eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine”
I notai utimamente richiedono da parte del venditore di un immobile ereditato, l’ accettazione dell’ eredità. A mio avviso se ne potrebbe fare anche a meno in quanto il codice civile prevede che l’ accettazione possa avvenire anche in maniera tacita.
L’ accettazione in maniera tacita prevede un atto compiuto dall’ erede dal quale si evinca in maniera chiara che lo stesso voglia accettare l’ eredità.
Ora vendere un immobile ereditato mi sembra un atto abbastanza chiaro che si sia accettata l’ eredità. Questo è il modesto parere naturalmente. C’ è da dire comunque che la trascrizione del’ accettazione del’ eredità presso l’ ufficio di pubblicità immobiliare da maggiori garanzie al’ acquirente.
Si dice accettazione tacita quando l’erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità, ad esempio: Appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.
Ad esempio se Andrea alla morte del padre eredita un immobile e decide di venderlo, questo presuppone un’ accettazione tacita.
Art. 576 Codice Civile
L’ accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”
L’ accettazione con beneficio d’ inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari. Questo perché ovviamente i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius.
Infatti l’ accettazione con beneficio d’ inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius.
Ricordo infatti che accettando incondizionatamente l’ eredità del de cuius si accettano anche i debiti di quest’ ultimo. Questo quindi porterebbe ad un erede incauto che non si è premurato di accertare la presenza di debiti al pagamento dei debiti del de cuius anche attraverso il proprio patrimonio.
Quindi se uno è a conoscenza del fatto che il de cuius aveva dei debiti sarebbe consigliabile aderire al’ eredità con beneficio d’ inventario.
In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del de cuius. Quindi il patrimonio dell’ erede non viene intaccato. facciamo un piccolo esempio.
Mario muore e lascia in eredità al figlio una casa del valore di 100.000 euro. Mario però aveva anche debiti per 200.000 euro. Se il figlio di Mario accetta incondizionatamente l’ eredità del padre, oltre ad accettare la casa accetterà anche i debiti.
Ne consegue che poi sarà costretto ad intaccare il proprio patrimonio per pagare i debiti del padre. Accettando con beneficio d’ inventario invece pagherebbe una parte dei debiti del padre e più precisamente per il valore della casa ereditata senza intaccare il proprio patrimonio.
Se l’ erede è già in possesso dei beni che dovrà ereditare ed intende avvalersi della facoltà di richiedere l’ accettazione dell’ eredità con beneficio di inventario dovrà farne esplicita richiesta entro 3 mesi dalla data di morte. Se non viene redatto l’ inventario entro 3 mesi si decade dal beneficio e viene considerato erede a tutti gli effetti con conseguenza che si dovrà fare carico di eventuali debiti del de cuius.
Art. 490 Codice Civile
“Tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’ erede. Conseguentemente: l’ erede conserva verso l’ eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
L’ erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; i creditori dell’ eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’ erede.
Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’ erede decada dal beneficio d’ inventario o vi rinunzi”.
Il chiamato all’ eredità che muoia prima di averla accettata trasmette il suo diritto direttamente ai suoi eredi.
Pensiamo al caso in cui un soggetto non abbia ancora accettato l’ eredità, oppure che sia stato nominato erede con un testamento di cui non sapeva l’ esistenza o ancora al caso di un testamento scoperto solo dopo la morte del chiamato.
In questo caso gli eredi del soggetto che avrebbe beneficiato dell’ eredità hanno il diritto di poterne beneficiare loro.
Facciamo un esempio sul’ accettare l’ eredità e sua trasmissione:
Supponiamo che Marco abbia istitutito, attraverso un testamento, erede universale Roberto il quale dopo poco tempo muore senza aver rinunciato o accettato l’ eredità.
In questo caso la legge stabilisce che agli eredi di Roberto (che potrebbero essere istituiti per legge o anche per testamento) si trasferisce il diritto di accettare l’ eredità di Marco.
Se gli eredi di Roberto decidono di rinunciare all’ eredità di quest’ ultimo, automaticamente rinunciano anche all’ eredità di Marco, mentre invece sono liberi di decidere se accettare l’ eredità di Roberto e rinunciare solo all’ eredità di Marco.
E’ possibile che non tutti gli eredi siano d’ accordo ad accettare l’ eredità trasmessa, per cui colui che accetta si accollerà interamente i diritti ma anche gli obblighi che questo comporta, mentre colui che rinuncia ne rimarrà completamente estraneo.
In questi casi parliamo di chiamata al’ eredità per rappresentazione (se trattasi di eredi legittimi in linea retta o collaterale (solo per i fratelli) o in sostitutzione, se si viene menzionati a sostituire il primo chiamato, attraverso il testamento stesso.
Abbiamo visto in questa pagina quali siano le forme per accettare l’ eredità del de cuius. Se avete qualche dubbio, o volete chiedere qualche informazione in merito potete lasciare un commento sotto.
Inoltre, se avete trovato interessante la pagina e volete approfondire degli argomenti che trattano la compilazione della dichiarazione di successione vi invito a visitare il mio canale Youtube, dove troverete svariati video tutorial che vi aiutano in questo.
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Buongiorno. Vorrei farle una domanda: se l’erede legittimo (figlio) rifiuta sia di accettare sia di rifiutare l’eredità, trascorsi 10 anni (e in assenza di eredi diretti, il figlio è celibe e senza figli) il diritto ad accettarla può passare ai nipoti? Anche se l’erede è ancora in vita, ma rifiuta di esprimersi sull’eredità (solo beni liquidi, niente immobili).
Salve Susanna. Penso che possa passare ai nipoti. Credo debba intervenire, in questi casi, un curatore del’ eredità che giace, nominato dal tribunale, per individuare eventuali soggetti aventi diritto di accettare. Tuttavia è una questione più legale che fiscale, per cui occupandomi soprattutto di dichiarazioni di successione (che riguardano prettamente il fisco), non conosco l’ esatta procedura dal punto di vista legale. In questo caso specifico, un avvocato esperto nella materia è il professionista più adatto per rispondere al suo quesito. Grazie…saluti.